Trasparenza e riservatezza nella gestione delle istanze

La trasparenza è un principio generale di comportamento del PCN.

Quando riceve un’istanza il PCN ne dà notizia e l’esito della procedura è sempre pubblico. Lo strumento principale di pubblicità del PCN è il proprio sito internet. Il PCN informa altresì l’OCSE circa l’evoluzione delle istanze e tali informazioni sono pubblicate sul sito e sulla banca dati dell’OCSE.

È importante, tuttavia, conseguire sempre un equilibrio fra trasparenza e riservatezza, tale da ingenerare fiducia nella procedura e determinarne un’applicazione efficace.

Inoltre, il PCN adotta misure adeguate per proteggere le informazioni sensibili dell’impresa e di tutte le parti coinvolte nell’istanza, nei rapporti tra di esse e nei confronti dei terzi. Quando pubblica le notizie sul proprio sito internet, se le circostanze lo richiedono, preserva l’anonimato dell’istante e delle parti coinvolte.

Il PCN, le parti coinvolte e chiunque, durante la procedura, venga in possesso di informazioni quali l’identità delle persone fisiche coinvolte nel procedimento, i dati personali, le informazioni sensibili dell’impresa ed altre informazioni individuate dal PCN caso per caso, sono tenuti a non divulgarle, anche a procedura conclusa.

Nel corso della procedura e dopo la sua conclusione, il PCN, le parti e gli altri soggetti coinvolti sono tenuti a rispettare il carattere confidenziale della procedura, non divulgando documenti, fatti, argomenti ed altre informazioni dedotti dalle parti, al fine di tutelare la riservatezza delle parti.

Le parti hanno facoltà di informare i soggetti da loro rappresentati circa l’andamento dei lavori, fermi restando gli obblighi di riservatezza che, in tal caso, si estendono anche ai soggetti rappresentati.

Durante la fase di assistenza alle parti, le parti stesse dovranno astenersi dal dare pubblicità ai contenuti della procedura e dal commentare in pubblico o sui mezzi di comunicazione le questioni affrontate, onde favorire un clima disteso e proficuo per la soluzione delle questioni.

Al termine della procedura, se le parti raggiungono un accordo sulle questioni sollevate, esse devono specificare in tale accordo con quali modalità e in che misura il contenuto dell’accordo sarà reso pubblico.

Se, invece, le parti non raggiungono un accordo, esse sono libere di esprimersi e di discutere delle suddette questioni.

In ogni caso, le informazioni e i pareri presentati da una controparte durante i lavori rimangono riservati, a meno che questa non ne accetti la divulgazione, o salvo il caso in cui la riservatezza sia contraria alle disposizioni della legge nazionale. Del pari rimangono riservati le informazioni sensibili dell’impresa e i dati e le informazioni relativi a singoli individui, secondo le indicazioni del PCN, a meno che i soggetti cui le informazioni e i dati di riferiscono non ne accetteranno la divulgazione, o che mantenerli riservati sia contrario alle disposizioni della legge nazionale

La violazione di qualsiasi obbligo di riservatezza a carico delle parti, assumendo il significato di mancata collaborazione all’espletamento dei buoni uffici, può essere causa di conclusione anticipata ed estinzione della procedura davanti al PCN.

 

 


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